Nel capitolo 11 delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018) vengono riportate le indicazioni in merito ai materiali e alla loro caratterizzazione per l’uso strutturale. In particolare la normativa, per le prove distruttive, prevedono che il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio in ottemperanza all’art. 59 del dpr 380/2001. Le prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo e le eventuali prove complementari, carotaggi compresi, devono essere eseguite e certificate dai laboratori sempre conformi all’art. 59 del dpr 380/2001.
Le novità con lo sblocca cantieri sui laboratori
La Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha apportato diverse modifiche al Codice appalti (dlgs 50/2016) ed al Testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001). In particolare la modifica all’art. 59 del dpr 380/2001 che modifica le competenze dei laboratori ufficiali le prove e i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come previsto dalle NTC 2018. Vengono quindi riconosciuti laboratori per le prove non distruttive realtà professionali che non rientravano nell’elenco speciale previsto dal Ministero. I laboratori ufficiali infatti sono:
- universitari;
- di Scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile di Roma;
- dell’Istituto sperimentale di Rete ferroviaria italiana SPA;
- del Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade Anas di Cesano.
La Circolare esplicativa alle NTC 2018 evidenzia come l’esecuzione delle prove possano essere effettuate anche da laboratori esterni, che abbiano ricevuto il nulla osta e la certificazione da parte del Servizio Tecnico Centrale.
Il Consiglio Superiore Lavori Pubblici con il Servizio Tecnico Centrale ha approvato nello scorso anno la Circolare 3 dicembre 2019 n. 633/STC. Tale documento denominato “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001” definisce i criteri autorizzativi.